Regole certe all'interno delle aziende per evitare sorprese.

Da sempre sosteniamo l'importanza della sicurezza aziendale. Esterna ma anche interna ed oggi c'è un motivo in più per pensarci ed attivarsi.
Infatti una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di copiatura di file con dati riservati sulla clientela di un'impresa, non si rientra nel reato di furto, ma nel reato di rivelazione del segreto professionale se l'infrazione viene commessa da un dipendente della società che favorisce la concorrenza.

Tutto ciò è contenuto nella sentenza n. 44840  che riguarda il caso di un impiegato che, prima delle dimissioni, aveva copiato dati e offerte commerciali dell’azienda che stava lasciando.
Inoltre, in un secondo momento, l'uomo ha copiato dal server aziendale altri dati riservati utilizzandoli per un’impresa concorrente della quale è diventato co-amministratore.

Secondo i giudici la riproduzione non autorizzata dei file non deve essere considerata come furto perché non si verifica la perdita del possesso da parte del legittimo detentore. Per la Corte "...Una tale interpretazione trova conferma nella esplicita volontà del Legislatore che nella Relazione al disegno di legge n.2733 (con il quale si è introdotta nel codice penale una disciplina di contrasto della criminalità informatica) ha espressamente precisato che la condotta di sottrazione di dati, programmi, informazioni di tal genere non è riconducibile alla norma incriminatrice sul furto, in quanto i dati e le informazioni non sono comprese nel concetto, pur ampio, di “cosa mobile” in essa previsto...".      

A questo punto l’azione del dipendente rientra nella fattispecie di reato penale relativo alla rivelazione di segreto professionale o di segreto industriale.

La differenza è notevole anche dal punto di vista della pena. Infatti il furto è punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 154 a € 516, mentre la rivelazione del segreto professionale prevede fino a un anno di reclusione e una multa da trenta a € 516.

Insomma diventa fondamentale per coprirsi le spalle da simili inconvenienti definire al meglio la policy per l'uso degli strumenti informatici e l'accesso ai dati aziendali.

Enrico Marone

Consulente Privacy 

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Delegato Federprivacy

Provincia di Novara

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